| Statuto |
| lunedì 12 febbraio 2007 | |
Costituzione – Scopi - ObiettiviArt. 1 - È costituita l'Associazione “L’ISOLA CHE C’È”. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. Art. 2 - Essa ha sede legale nel Comune di Como, in via Tentorio Mariano n.14/G. L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali. Art. 3 – L’Associazione “L’ISOLA CHE C’È” non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:
Art. 4 – Nel raggiungimento di tali scopi l’associazione “L’ISOLA CHE C’È” si propone di:
Patrimonio ed esercizi socialiArt. 5 - Il patrimonio è costituito:
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. SociArt. 7 - Sono soci le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione ed i principi espressi nella “carta dei principi condivisi”, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. In caso di persone giuridiche ogni associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l’Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell’ente che lo ha nominato, l’ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante. Art. 8 – All'aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e della “carta dei principi condivisi”, in quanto l’ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione di questi documenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. L'aspirante socio deve presentare al Consiglio direttivo domanda di iscrizione su apposito modulo, con cui dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si propone, i principi espressi nella “carta dei principi condivisi”, e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accettazione entro il termine predetto la domanda si intende respinta. Art. 9 – Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Art. 10 - I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito. Art. 11 - La qualità di socio si perde per scioglimento dell’ente associato, dimissioni e per morosità o indegnità. Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’art. 25 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. Organi socialiArt. 12 - Sono organi dell’Associazione:
Assemblea dei sociArt. 13 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..Art. 14 - L'Assemblea delibera
Art. 15 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 22 C.C.. Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Consiglio direttivo Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci per la durata di due anni e rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi. Art. 19 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 21 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Il PresidenteArt. 22 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.Collegio dei Revisori Art. 23 – Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti. ScioglimentoArt. 24. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.ControversieArt. 25 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. Legge applicabileArt. 26 - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. |