Statuto
lunedì 12 febbraio 2007

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Costituzione – Scopi - Obiettivi

Art. 1 - È costituita l'Associazione “L’ISOLA CHE C’È”. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Essa ha sede legale nel Comune di Como, in via Tentorio Mariano n.14/G. L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 3 – L’Associazione “L’ISOLA CHE C’È” non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

  1. la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e del consumo consapevole;
  2. la trasformazione dell’economia verso forme attente al bene comune, socialmente e ambientalmente sostenibili, regolate da eticità, equità e solidarietà, e non subordinate alla legge del profitto;
  3. la trasformazione della società e della cultura verso forme inclusive, dove siano valorizzate le differenze e siano rispettati i diritti di ogni persona;
  4. a realizzazione di un mondo in Pace, a partire dalla consapevolezza e dalla responsabilità dei gesti quotidiani di ogni singolo cittadino, fino ai comportamenti sociali per incidere nel ruolo delle istituzioni e degli attori economici.
La durata dell’Associazione è fissata sino al raggiungimento di detti scopi.

Art. 4 – Nel raggiungimento di tali scopi l’associazione “L’ISOLA CHE C’È” si propone di:
  • perseguire i principi espressi nella “carta dei principi condivisi”, e diffondere la loro condivisione e il loro rispetto;
  • favorire la realizzazione e supportare lo sviluppo di un distretto di economia solidale (DES) del territorio comasco, attraverso un percorso partecipato e democratico;
  • fornire consulenze e servizi utili allo sviluppo del distretto di economia solidale alle realtà e agli enti pubblici interessati;
  • promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, ed al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);
  • promuovere stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati sulla sobrietà e sulla consapevolezza delle scelte, e centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso;
  • promuovere e sperimentare strumenti per facilitare l'accesso ai beni e servizi solidali;
  • g. sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali;
  • mantenere una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio, tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di nuove;
  • favorire la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte e la capacità di fare rete tra esse;
  • diffondere la conoscenza delle realtà dell’economia solidale, in particolare locali:
  1.     offrendo servizi di promozione e di comunicazione;
  2.     organizzando incontri di presentazioni in modo diffuso sul territorio;
  3.     attraverso pubblicazioni, materiali e proposte editoriali;
  4.     attraverso sportelli informativi e luoghi di riferimento specifici;
  • organizzare attività di formazione ed approfondimento sui temi dell'economia solidale;
  • sensibilizzare i consumatori e stimolare la formazione di gruppi di acquisto solidale (GAS) attraverso percorsi di formazione sul consumo consapevole e sull'ecologia domestica;
  • sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni e le scuole del territorio sui temi dello sviluppo locale e solidale;
  • coordinarsi con le altre attività già svolte sul territorio, fungendo dove possibile da catalizzatore e collettore delle proposte già presenti;
  • attivare modalità di comunicazione dei contenuti dell’economia solidale, attraverso strumenti propri o inserendosi nei media esistenti;
  • sperimentare l’utilizzazione delle tecnologie informatiche per supportare la comunicazione, la partecipazione e la promozione;
  • sperimentare modi di conduzione dei processi il più possibile collaborativi ed inclusivi, dove le regole di ispirazione democratica siano il livello minimo da rispettare e vengano perseguite e applicate norme di valore superiore che garantiscano il maggior consenso e la maggiore partecipazione possibile dei soggetti coinvolti.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5 - Il patrimonio è costituito:

  1. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
  2. dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
    All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
    Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Soci

Art. 7 - Sono soci le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione ed i principi espressi nella “carta dei principi condivisi”, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

In caso di persone giuridiche ogni associato dovrà designare un proprio rappresentante a cui verrà affidato tramite delibera consigliare mandato a rappresentare l’Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio.
Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell’ente che lo ha nominato, l’ente di appartenenza deve provvedere ad indicare, entro 30 giorni, un nuovo rappresentante.

Art. 8 – All'aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e della “carta dei principi condivisi”, in quanto l’ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione di questi documenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.
L'aspirante socio deve presentare al Consiglio direttivo domanda di iscrizione su apposito modulo, con cui dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si propone, i principi espressi nella “carta dei principi condivisi”, e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accettazione entro il termine predetto la domanda si intende respinta.

Art. 9 – Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 10 - I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 11 - La qualità di socio si perde per scioglimento dell’ente associato, dimissioni e per morosità o indegnità.
Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio.
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’art. 25 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall’Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Organi sociali

Art. 12 - Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente del Consiglio direttivo;
  • il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 13 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 14 - L'Assemblea delibera
  • l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  • gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
  • la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
  • le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
  • l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 22 C.C..
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Consiglio direttivo

Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci per la durata di due anni e rieleggibili.
Nel caso in cui il rappresentante di un socio cessi di far parte dell’ente che lo ha nominato, questi decade dalle cariche eventualmente assunte. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 18 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 19 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Presidente

Art. 22 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Collegio dei Revisori

Art. 23 – Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo. I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono almeno due volte all’anno. Essi hanno il compito di sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificare l’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Scioglimento

Art. 24. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art. 25 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Legge applicabile

Art. 26 - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.